PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. In tutti i casi in cui la pena applicata risulta in tutto o in parte estinta in virtù dell'indulto concesso ai sensi della legge 31 luglio 2006, n. 241, l'imputato può formulare, nei casi e con i limiti previsti all'articolo 444 del codice di procedura penale, richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti, anche quando sono trascorsi i termini previsti dagli articoli 446, comma 1, e 555, comma 2, del medesimo codice.
      2. La richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti deve essere proposta, a pena di decadenza, entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Se tale udienza risulta fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'udienza medesima, su richiesta dell'imputato, è rinviata per consentire all'imputato stesso di formulare la richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti.
      3. La richiesta di applicazione della pena sull'accordo delle parti può essere formulata altresì in tutti i casi in cui l'imputato abbia richiesto il giudizio abbreviato o il medesimo sia già in corso.

Art. 2.

      1. In caso di appello, l'imputato e il pubblico ministero possono richiedere l'applicazione del patteggiamento in appello anche se il dibattimento è già in corso quando al medesimo consegue una rideterminazione della pena con applicazione alla medesima dell'indulto di cui all'articolo 1. Tale richiesta deve essere formulata entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della

 

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presente legge. Se tale udienza risulta fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'udienza medesima, su richiesta dell'imputato, è rinviata per consentire all'imputato stesso di concordare con il procuratore generale la rinuncia a taluni motivi di appello e l'accoglimento di altri con rideterminazione della pena.

Art. 3.

      1. In caso di ricorso per cassazione, l'imputato e il Procuratore generale presso la Corte di cassazione possono concordare, secondo quanto disposto dall'articolo 599 del codice di procedura penale, la rinuncia a taluni motivi di ricorso con accoglimento di quelli che portano a una rideterminazione della pena cui deve essere applicato in tutto o in parte l'indulto di cui all'articolo 1. Tale richiesta deve essere formulata entro la prima udienza successiva alla data di entrata in vigore della presente legge. Se tale udienza risulta fissata entro il trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge, l'udienza medesima, su richiesta dell'imputato, è rinviata per consentire all'imputato stesso di concordare con il Procuratore generale presso la Corte di cassazione la rinuncia a taluni motivi di ricorso e l'accoglimento di altri con rideterminazione della pena.